Il Sistema Indennitario è un sistema che tutela i fornitori di energia elettrica e gas dal c.d. fenomeno del “turismo energetico”, ossia la pratica messa in atto da alcuni clienti di cambiare fornitore per non pagare le bollette ed evitare al contempo la sospensione della fornitura.
Alla base di questo sistema c’è il c.d. “CMOR”, acronimo di “Corrispettivo Morosità”, che è un indennizzo riconosciuto ai venditori per recuperare parte dei crediti non riscossi dai clienti finali morosi, nel caso in cui, come detto, questi ultimi cambino fornitore senza aver saldato la propria posizione debitoria.
Tale corrispettivo viene richiesto dal venditore uscente mentre il venditore entrante (nuovo) è obbligato a riscuoterlo attraverso la bolletta e a rigirarlo al richiedente.
Il Sistema Indennitario può però essere attivato solo se vengono rispettate alcune condizioni, fra cui:
- Nel settore elettrico, la fornitura sia alimentata in bassa o media tensione; nel settore del gas naturale, la fornitura rientri in una delle seguenti categorie: cliente domestico, condominio con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno, usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- la fornitura non sia più servita dal venditore da almeno 6 mesi, ma da non più di 12;
- il credito vantato dal venditore non riguardi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamenti del contatore;
- il cliente finale sia stato costituito in mora e contestualmente informato dell’eventuale applicazione dell’indennizzo CMOR;
- il valore dell’indennizzo, che viene calcolato in funzione del credito rimasto insoluto negli ultimi mesi serviti dal venditore, sia almeno di 10 €.
L’addebito del corrispettivo CMOR è inserito nella bolletta emessa dal venditore entrante nel quadro di “Dettaglio Fiscale”.
Il pagamento del corrispettivo richiesto in fattura dal nuovo venditore non libera il cliente dagli obblighi verso il precedente, ma, a tal fine, dovrà essere saldata a quest’ultimo anche l’eventuale ulteriore morosità residua che eccede l’ammontare del corrispettivo.
Naturalmente il vecchio fornitore richiederà l’annullamento del corrispettivo CMOR se nel frattempo dovesse ricevere il pagamento di tutti gli importi insoluti da parte del cliente.
In particolare, a fronte di un annullamento:
- in caso di avvenuta erogazione della CMOR al venditore uscente, lo stesso rimborserà il corrispettivo al cliente finale secondo i tempi e le modalità previsti dal Sistema Indennitario;
- in caso di mancata erogazione della CMOR al venditore uscente, il venditore entrante, qualora già applicato, stornerà il corrispettivo al cliente finale nella prima bolletta utile o, nel caso in cui non lo avesse ancora applicato, non accrediterà al cliente finale alcun corrispettivo in bolletta.