La fatturazione elettronica

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008.
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso uno specifico sistema informatico e secondo specifiche modalità.

L’obbligo decorre:
 

  • dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza;
  • dal 31 marzo 2015 per tutti gli altri enti nazionali e amministrazioni locali

 

Dettagli sull’obbligo di fatturazione

Le amministrazioni devono:
 

  • identificare i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio;
  • occuparsi dell’inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);
  • comunicarli agli operatori economici interessati  in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. La comunicazione di questi dati deve essere ultimata tre mesi prima della decorrenza prevista dal decreto per l’avvio della fatturazione elettronica (come da circolare esplicativa n. 1 del 31 marzo 2014). Questo motiva anche gli inviti di Enel Energia ad accreditare i suoi uffici all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e a comunicarci il codice d’identificazione univoco (“Codice Ufficio”) per ogni singola fornitura;
  • garantire la tracciabilità dei pagamenti anche per le fatture elettroniche. Le fatture, quindi, devono tassativamente riportare l’indicazione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto);
  • comunicare questi codici e le forniture interessate;
  • conservare e aggiornare i dati pubblicati sul portale IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Ogni eventuale ritardo nella fatturazione dovuto all’inesattezza dei dati, o al loro mancato aggiornamento, potrà essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale.
     

La comunicazione di questi due codici, come delle forniture interessate, è un adempimento di esclusiva competenza dell’Amministrazione, in quanto stazione appaltante  (come previsto dall’art. 2.bis del art. 25 D.l 24.4.2014 - decreto Irpef).


Riferimenti normativi

Direttiva 2001/115/CE sulla fatturazione elettronica recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 21 febbraio 2004, n. 52 e con il DM 23 gennaio 2004
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 istitutivo del Codice dell’Amministrazione Digitale
Legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

La tracciabilità dei flussi

La tracciabilità dei flussi finanziari è quel complesso di leggi e provvedimenti che hanno come obiettivo proibire, sfavorire o ostacolare, entro i limiti determinati dalla legge, l'utilizzo del contante quale mezzo di pagamento delle transazioni economiche.

 

Dettagli sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità, introdotti dal legislatore per contrastare la criminalità, si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

  • utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Questi conti correnti dovranno essere riuniti in un elenco da Enel Energia SpA in via non esclusiva e le Amministrazioni Pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico su questi conti correnti. Dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti, sono riportate nella sezione “Moduli/Documenti”;
  • utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche devono essere fatti esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • indicazione dei codici CIG e CUP. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche devono tassativamente riportare l’indicazione dei codici CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto). La comunicazione di tali codici come delle relative forniture interessate è un adempimento di esclusiva competenza dell’Amministrazione, in quanto stazione appaltante.


Riferimenti normativi

Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010
Art. 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni
Art. 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.